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Direttore di Redazione

Alessandro Boso
 

 

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Idoneità tecnica per partecipare agli appalti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010 N. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(Pubblicato nella G.U.R.I. n. 288 del 10/12/2010 - s.o. n.270)

Art. 79. Requisiti di ordine speciale
Comma 14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta é stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione é dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici é stato responsabile. La valutazione dei lavori é effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GENNAIO 2000, N. 34
ABROGATO DAL 08/06/2011
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico d
ei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000, s. o. n. 35)

Art. 18. (Requisiti di ordine speciale)
Comma 14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
 


MINISTERO LAVORI PUBBLICI CIRCOLARE 22 GIUGNO 2000 N. 823/400/93 (ESTRATTO)
Dpr 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. Ulteriori indicazioni interpretative e operative.

Con la circolare esplicativa 1 marzo 2000 n. 182/400/93 questo Ufficio ha fornito prime indicazioni interpretative utili per l’immediata applicazione delle nuove norme in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al Dpr 34/2000 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. A seguito delle numerose richieste pervenute, sono emerse ulteriori questioni che necessitano di essere opportunamente chiarite, almeno per quanto concerne aspetti che presentano spiccato interesse generale.

A) Lavori di importo inferiore ai 150.000 euro
L’articolo 28 del Dpr 34/2000 in attuazione di quanto previsto dal comma 11-quinquies dell’articolo 8 della Legge - quadro, stabilisce i requisiti di ordine generale, tecnico e organizzativo, che le imprese devono possedere per l’esecuzione dei lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, per i quali non è obbligatoria la qualificazione disciplinata dal nuovo sistema.
Il livello di requisiti dettato dal citato articolo 28 deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati dalla norma, come peraltro previsto esplicitamente dall’articolo 1 comma quattro del Regolamento n. 34/00.
La stazione appaltante deve specificare nel bando le caratteristiche del lavoro richiesto, al fine di consentire anche la partecipazione di imprese che abbiano eseguito lavori diversi, che presentino tuttavia una correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire.
Sono lavori utili ai fini dell’ammissione alla gara non solo quelli effettivamente svolti dall’impresa, ma anche quelli eseguiti da altro soggetto, sotto la responsabilità del direttore tecnico dell’impresa richiedente, qualora l’impresa abbia assunto tale figura professionale nel proprio organico. Infatti, il requisito è di natura tecnico organizzativa e pertanto la sua sussistenza, ai sensi del comma 3 dell’articolo 28, è determinata e documentata secondo quanto previsto dal titolo III del regolamento di qualificazione.
All’interno del titolo III ora citato, l’articolo 18, comma 14, consente la dimostrazione dei lavori eseguiti attraverso l’esperienza professionale del proprio direttore tecnico. La facoltà di avvalersi dell’esperienza del direttore tecnico vale anche con riferimento all’importo dei lavori eseguiti, ai fini della determinazione del diverso requisito del costo del lavoro di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b, salvi in ogni caso gli abbattimenti ivi previsti.

Inoltre, sempre relativamente all’importo dei lavori eseguiti, sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamente al fatto che l’articolo 28 si riferisce all’importo «del contratto da stipulare», laddove in altre norme del regolamento (articoli 31 e 32) il requisito della cifra di affari è rapportato all’importo «dell’appalto da affidare».
Nel suddetto contesto, le due espressioni «contratto da stipulare» e «appalto da affidare» si riferiscono in modo unitario ed equivalente al dato economico, valore dell’appalto, posto a base della procedura, concorsuale o negoziata che sia. Nonostante la formulazione della norma, vale in ogni caso il principio per cui i requisiti vanno determinati ed accertati con riferimento alla dimensione economica dell’appalto fissata al momento dell’avvio della procedura di affidamento da parte della stazione appaltante.
Per quanto riguarda il requisito dell’attrezzatura tecnica, l’articolo 28, comma 1, lettera c) prescrive che essa debba essere "adeguata" senza fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di valutazione. Si ritiene che la sussistenza del requisito non deve essere necessariamente verificata in termini di relazione proporzionale tra ammortamento e cifra d’affari, come avviene, nella fase transitoria, per i lavori di importo superiore, ma può essere valutata in rapporto alla natura ed all’importo dell’appalto da affidare.
Naturalmente, a regime, le stazioni appaltanti non saranno tenute a valutare l’adeguatezza dell’attrezzatura posseduta dalle imprese che abbiano l’attestazione rilasciata dalle Soa per la partecipazione ad appalti di valore superiore ai 150.000 euro, dovendosi ritenere senz’altro adeguata l’attrezzatura di tali imprese anche per la realizzazione di lavori di importo inferiore alla soglia di qualificazione.
Poiché è possibile che l’assenza di un chiaro parametro di "adeguatezza" possa generare difficoltà in sede di gara, nella concreta valutazione della sussistenza del requisito, con inevitabile contenzioso, si suggerisce alle amministrazioni appaltanti di inserire nel bando una specifica descrittiva dell’attrezzatura tecnica che si ritiene "adeguata" per la realizzazione dell’intervento e che l’impresa può avere, indifferentemente, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.
Ovviamente, al fine di non rendere eccessivamente rigido il criterio di valutazione, è opportuno che le amministrazioni appaltanti, sempre nel bando di gara, precisino che è consentito alle imprese candidate che non siano in possesso dell’attrezzatura specificata, di dimostrare con la produzione di idonea relazione tecnica l’equivalenza dell’attrezzatura posseduta rispetto a quella richiesta