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Alessandro Boso

 

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Aggiornato al Dpr n.93 del 10 marzo 2004

Categorie e classifiche   

(art. 3 del Dpr. n.34 del 25/01/2000)

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

3. Le categorie sono specificate nell’allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I - fino a euro 258.228   L. 500.000.000
II - fino a euro 516.457   L. 1.000.000.000
III - fino a euro 1.032.913   L. 2.000.000.000
IV - fino a euro 2.582.284   L. 5.000.000.000
V - fino a euro 5.164.569   L. 10.000.000.000
VI - fino a euro 10.329.138   L. 20.000.000.000
VII - fino a euro 15.493.707   L. 30.000.000.000
VIII oltre euro 15.493.707   L. 30.000.000.000

5. L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.

7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.

8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.