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Direttore di redazione:
Alessandro Boso

 

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Aggiornato al Dpr n.93 del 10 marzo 2004

Periodo di riferimento per calcolare i requisiti previsti del Dpr. 34/2000 e dal Dpr. 294/00

 

Questa vasta sezione é attualmente in fase di allestimento.

 

Per il momento ci limitiamo a indicarVi i periodi di attività documentabile cui fare riferimento ai sensi dell'art.22 del Dpr.34/00:

  • cifra di affari = somma delle cifre d'affari degli ultimi 5 anni effettivamente documentabili (cioè relativi al quinquennio per il quale sono stati depositati i bilanci o le dichiarazioni dei redditi)*;

  • esecuzione lavori in ciascuna categoria = somma dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni dalla firma del contratto con la SOA*;

  • un singolo, due o tre lavori = i migliori risultati fra i lavori realizzati negli ultimi 5 anni dalla firma del contratto con la SOA*;

  • attrezzatura tecnica = somma dei valori delle attrezzature tecniche degli ultimi 5 anni effettivamente documentabili (cioè relativi al quinquennio per il quale sono stati depositati i bilanci o le dichiarazioni dei redditi)*;

  • organico medio annuo =   somma dei valori del costo medio annuo del personale negli ultimi 5 anni effettivamente documentabili (cioè relativi al quinquennio per il quale sono stati depositati i bilanci o le dichiarazioni dei redditi)*;

 

solo per la categoria OS2 ai sensi dell'art.9 del DPR 294 del 03/08/2000:

  • lavori eseguiti in OS2 = i lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'attestazione solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto;

  • capacità finanziaria: l'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34 (somma lavori del quinquennio pari al 100% della classifica richiesta e capitale netto positivo in caso di società tenuta alla redazione del bilancio CEE)

  • idoneità organizzativa: le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.
    In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.

    I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.

     

 

* Nel caso di gara d'appalto si intende il quinquennio/decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;