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Questa vasta sezione é attualmente in fase di
allestimento.
Per il momento ci limitiamo a indicarVi i periodi
di attività documentabile cui fare riferimento ai sensi dell'art.22 del
Dpr.34/00:
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cifra di affari = somma
delle cifre d'affari degli ultimi 5 anni effettivamente
documentabili (cioè relativi al quinquennio per il quale sono stati
depositati i bilanci o le dichiarazioni dei redditi)*;
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esecuzione lavori in ciascuna
categoria = somma dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni
dalla firma del contratto con la SOA*;
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un singolo, due o tre lavori
= i migliori risultati fra i lavori realizzati negli ultimi 5 anni dalla firma del contratto con la
SOA*;
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attrezzatura tecnica = somma
dei valori delle attrezzature tecniche degli ultimi 5 anni
effettivamente documentabili (cioè relativi al quinquennio per il
quale sono stati depositati i bilanci o le dichiarazioni dei
redditi)*;
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organico medio annuo
= somma dei valori del costo medio annuo del personale
negli ultimi 5 anni effettivamente documentabili (cioè relativi al
quinquennio per il quale sono stati depositati i bilanci o le
dichiarazioni dei redditi)*;
solo per la categoria OS2 ai
sensi dell'art.9 del DPR 294 del 03/08/2000:
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lavori eseguiti in OS2 = i lavori
possono essere utilizzati ai fini di cui all'attestazione solo se
effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di
subappalto. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della
qualificazione i lavori affidati in subappalto;
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capacità finanziaria: l'adeguata
capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da
idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34
(somma lavori del quinquennio pari al 100% della classifica
richiesta e capitale netto positivo in caso di società tenuta alla
redazione del bilancio CEE)
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idoneità
organizzativa: le imprese con più di quattro addetti devono
avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza
di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti
dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento
dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori
restauratori di beni culturali ai sensi dell'articolo 8, in numero
non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità
organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il
personale dipendente con qualifica di restauratore e di
collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal
presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione
e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per
cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di
cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società
organismo d'attestazione.
I restauratori e i collaboratori restauratori
di beni culturali devono avere un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento
del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in
entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.
* Nel caso di gara d'appalto
si intende il quinquennio/decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando;
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