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Aggiornato al Dpr n.93 del 10 marzo 2004 |
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Requisiti di ordine speciale (art. 18 del Dpr. n.34 del 25/01/2000) |
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1. I requisiti d'ordine speciale
occorrenti per la qualificazione sono:
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito. 4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dellimpresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui allarticolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. 5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
6. Lesecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dallarticolo 22, comma 7. 7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui allarticolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione, il requisito dellidoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive. 8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dellultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra daffari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. 9. Lammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito. 10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa ladeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. 11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dellorganico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dellimpresa, anche lattrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4. 13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo allorganico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dallimpresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo limporto complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione. 15. Qualora la percentuale dellattrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra daffari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra daffari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra daffari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). |
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